PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 6 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: «In caso di parità è eletto il più anziano di età».

Art. 2.

      1. All'articolo 72 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

              «4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validi; in caso di parità è eletto il più anziano di età»;

          b) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.

Art. 3.

      1. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «al termine del primo o del secondo turno» sono soppresse;

          b) al comma 7, le parole: «al primo turno» sono soppresse;

          c) al comma 8, le parole: «nel turno di elezione del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «all'elezione del sindaco»;

 

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          d) al comma 9, le parole: «nel primo turno» sono soppresse;

          e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

      «10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, è assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi».

Art. 4.

      1. All'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi; in caso di parità è eletto il più anziano di età»;

          b) i commi 7, 8, 9, 10 e 11 sono abrogati.

Art. 5.

      1. Ai commi 5 e 8 dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «al primo turno» sono soppresse.